Art. 6.

      1. L'articolo 102 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 102. - (Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali). - 1. - È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, con personalità giuridica di diritto pubblico e articolata in sezioni regionali.
      2. L'Agenzia è organo di autogoverno della categoria professionale dei segretari comunali e provinciali. Essa è presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato.
      3. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto per due terzi da segretari eletti da tutti gli appartenenti alla categoria professionale e per un terzo da componenti eletti, in modo congiunto, dalle rappresentanze delle autonomie locali tra sindaci e presidenti di provincia, nonché tra esperti in diritto amministrativo scelti tra professori ordinari di università e avvocati dopo quindici anni di servizio.
      4. Il consiglio di amministrazione elegge un vicepresidente tra i componenti nominati dalle rappresentanze delle autonomie locali.

 

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      5. I membri del consiglio d'amministrazione durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né fare parte di un consiglio regionale, provinciale o comunale».